Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 23/05/1924 n. 827

TITOLO XI Dei depositi (120)

Art. 592. I tesorieri ricevono depositi per conto della Cassa depositi e prestiti, depositi provvisori amministrati dalla direzione generale del tesoro. I depositi della Cassa depositi e prestiti sono regolati dalle speciali norme stabilite per essi dalla legge e dai regolamenti di detta amministrazione.

Art. 593. Depositi provvisori sono quelli eseguiti, in contanti od in effetti pubblici o in valori diversi da restituirsi nelle identiche valute versate, dai concorrenti alle aste, nonché‚ quegli altri di effetto temporaneo, che siano autorizzati con istruzioni da emanarsi dalla direzione generale del tesoro. I depositi dei concorrenti alle aste, qualora in seguito ad aggiudicazione debbano convertirsi in cauzione definitiva, sono passati fra quelli in amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

Art. 594. Il ricevimento dei depositi provvisori nella tesoreria centrale deve essere previamente consentito dalla direzione generale del tesoro, e quello dei depositi da farsi nelle sezioni di tesoreria dalle delegazioni del tesoro. In casi speciali la direzione generale del tesoro può consentire il ricevimento di depositi presso le sezioni di tesoreria, ma l'ordine deve essere sempre comunicato alle sezioni stesse per mezzo della competente delegazione del tesoro.

Art. 595. Possono essere ricevuti in tutte le tesorerie i depositi per adire alle aste, in qualunque luogo siano indette, purché‚ tale facoltà risulti dal corrispondente avviso d'asta e copia del medesimo sia comunicata alle delegazioni del tesoro, quando siffatto avviso non venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 596. All'atto del ricevimento dei valori, rappresentanti depositi provvisori, i tesorieri rilasciano quietanze staccate da bollettario a madre e figlia, avente il suggello a secco del ministero delle finanze ed un numero continuativo per ogni esercizio e per ogni gestione di tesoriere e di controllore capo. Le quietanze debbono indicare: 1° il cognome, il nome e la paternità del depositante o di colui per conto del quale è fatto il deposito; ovvero la qualità del depositante, quando il deposito sia fatto per conto della pubblica amministrazione; 2° la causa del deposito; 3° la quantità e la specie dei valori depositati, e se questi consistono in effetti pubblici, la loro qualità, la rendita annua dei medesimi e la decorrenza di es- sa ed il capitale nominale. Alle quietanze di deposito e al relativo bollettario sono applicabili le disposizioni degli artt. 242 e 249 a 251.

Art. 597. I depositi provvisori in effetti pubblici ed in valori diversi, da restituirsi nelle identiche specie versate, ricevuti dalle sezioni di tesoreria, sono custoditi in apposita cassaforte con serratura a differenti congegni, le chiavi della quale sono tenute dal capo della sezione di tesoreria e dal delegato del tesoro. I depositi della specie eseguiti presso la tesoreria centrale sono custoditi nella cassa di riserva. Ad ogni introduzione od estrazione intervengono i detentori delle chiavi, i quali convalidano le operazioni avvenute mediante la apposizione della propria firma sopra un registro, di cui un esemplare è conservato entro la cassaforte suddetta.

Art. 598. La restituzione dei depositi provvisori non può aver luogo che a seguito di regolare nulla osta rilasciato dalla autorità che ne ordinò o richiese il ricevimento. Tale restituzione è disposta dalla direzione generale del tesoro per la tesoreria centrale e dalle delegazioni del tesoro per le sezioni di tesoreria. Trattandosi di depositi di concorrenti alle aste, l'ordine di restituzione viene dato solo dopo che l'ufficiale preposto all'asta abbia confermato, a mezzo di lettera, il suo nulla osta per la restituzione medesima; a meno che la firma dell'ufficiale stesso sia conosciuta dal direttore generale del tesoro o dal capo della delegazione del tesoro, nel quale caso la restituzione può essere ordinata in base al solo nulla osta.

Art. 599. La ricevuta per la restituzione integrale del deposito è apposta sulla quietanza che deve essere riconsegnata dal depositante. La ricevuta per la restituzione parziale è apposta su speciali ordinativi emessi dall'autorità che ha ordinato o richiesto il ricevimento del deposito. In tal caso, la quietanza è ritirata dalla delegazione del tesoro o dal controllore capo che la consegna al tesoriere perché‚ vi annoti le parziali restituzioni.

Art. 600. Nel caso di smarrimento o di perdita delle quietanze di deposito nelle tesore rie, vengono osservate le disposizioni contenute nella sezione III del capo II del titolo VI del presente regolamento.

Art. 601. Il controllore capo della tesoreria centrale, le delegazioni del tesoro e le sezioni di tesoreria tengono rispettivamente un registro giornale di entrata, di uscita e di conto corrente dei depositi. Il controllore capo della tesoreria centrale e le delegazioni del tesoro compilano e trasmettono, a fine d'esercizio, alla direzione generale del tesoro, l'elenco dei depositi provvisori in tutto o in parte non restituiti al 30 giugno. Il tesoriere centrale col concorso del controllore capo e le sezioni di tesoreria rendono, per ogni esercizio o per ogni gestione di tesoriere o di controllore capo, il conto giudiziale dei depositi provvisori.

TITOLO XII Delle situazioni giornaliere di cassa e delle contabilità mensili delle tesorerie.

Art. 602. Il tesoriere centrale compila giornalmente una nota descrittiva dei versamenti e dei pagamenti effettuati nel corso della giornata per i vari servizi affidatigli, con la dimostrazione dei valori esistenti nella cassa corrente e in quella di riserva e la consegna ogni sera, col visto del controllore capo, alla direzione generale del tesoro insieme con i titoli pagati, eccezion fatta per i vaglia e per i buoni del tesoro.

Art. 603. La direzione generale del tesoro, con la scorta della nota descrittiva di cui alla prima parte dell'articolo precedente, redige il conto mensile della tesoreria centrale nel quale riassume, per ogni titolo di entrata, i versamenti dalla tesoreria stessa ricevuti, e per ciascuna contabilità di spesa, i pagamenti effettuati. Per i vaglia, per i buoni del tesoro e per i pagamenti di debito pubblico, la contabilità è compilata direttamente dalla tesoreria centrale in modo identico a quello seguito dalle sezioni di tesoreria.

Art. 604.

1. Le sezioni di tesoreria rendono conto, anche mediante l'utilizzo di strumenti e procedure informatiche, delle operazioni di entrata e di uscita, per tutte le contabilità loro affidate, presentando i seguenti documenti:

A) giornalmente

a) alla locale ragioneria provinciale dello Stato, gli elenchi descrittivi dei versamenti per le entrate dello Stato amministrate dalle apposite sezioni della direzione regionale delle entrate, dalla direzione provinciale del tesoro e da altri uffici per i quali la ragioneria provinciale medesima provvede alla contabilizzazione delle rispettive entrate;

B) mensilmente:

b) alle amministrazioni e ai funzionari che abbiano costituito una contabilità speciale a norma dell'articolo 585 del presente regolamento, entro il giorno 21 del mese la situazione della contabilità stessa con i titoli giustificativi, salva diversa disposizione relativa a ciascuna contabilità speciale

c) alla Direzione generale del tesoro: - entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione degli incassi per entrate di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente, corredata di un riepilogo dei versamenti distinti per capi e capitoli delle entrate di bilancio, eccetto quelle che, per disposizioni speciali, sono esposte complessivamente per capo, i particolari per capitoli dovendo essere dati dalla ragioneria provinciale dello Stato; - entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione dei pagamenti per spese di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente; -entro il giorno 19 del mese, i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio e per buoni ordinari del tesoro eseguiti nel mese precedente, descritti negli elenchi, epiloghi e riassunti indicati nelle apposite istruzioni

d) alle competenti amministrazioni centrali, in conformità delle speciali istruzioni, le note descrittive dei versamenti ricevuti nel mese precedente relativamente alle entrate da esse amministrate, con esclusione di quelle amministrate dalle direzioni provinciali del tesoro e da altri uffici per i quali le ragionerie provinciali dello Stato provvedono alla contabilizzazione delle rispettive entrate

e) alle ragionerie provinciali dello Stato, la nota descrittiva dei versamenti del ramo del lotto ricevuti nel mese precedente

f) alla Corte dei conti, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli cartacei estinti, gli epiloghi e i riassunti indicati nelle istruzioni predette; sono esclusi i pagamenti e i titoli del debito pubblico, nonché‚ i titoli emessi da uffici periferici ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908. Per i mandati informatici estinti si applicano gli artt. 651 e 653.

g) alle singole ragionerie presso le amministrazioni centrali un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti delle stesse amministrazioni centrali estinti nel mese precedente, un esemplare degli epiloghi dei titoli suddetti e degli ordini per pensioni pagati nel mese precedente

h) alle competenti sezioni regionali del controllo della Corte dei conti e alle delegazioni regionali della Corte stessa, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli cartacei estinti - descritti negli appositi elenchi, epiloghi e riassunti - emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960 n. 908, da uffici periferici aventi attribuzioni decentrate. Per i mandati informatici si applicano gli

artt. 651 e 653

i) alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, secondo la rispettiva competenza, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti degli uffici periferici aventi attribuzioni decentrate ai sensi della legge 17 agosto 1960 n. 908, estinti nel mese precedente, nonché‚ un esemplare degli epiloghi concernenti detti titoli. Un esemplare degli elenchi e degli epiloghi suddetti deve essere trasmesso alla competente ragioneria centrale

l) ai singoli funzionari delegati, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi e dei buoni emessi dai medesimi, pagati nel mese precedente, con le modalità previste dall'articolo 9 del presente decreto.

2. Analogamente procede, in quanto occorra, la Direzione generale del tesoro per le operazioni eseguite dalla tesoreria centrale.

3. La sezione di tesoreria di Roma unisce alla dimostrazione mensile degli incassi anche l'elenco descrittivo delle quietanze da essa emesse a favore della Tesoreria centrale per fondi somministrati.

4. Tutte le sezioni di tesoreria spediscono alla Direzione generale del tesoro l'elenco descrittivo dei versamenti che hanno dato luogo al rilascio dei vaglia del tesoro. Le sezioni trasmettono alla Direzione generale del tesoro l'elenco informatico dei movimenti relativi ai trasferimenti di fondi mediante sistemi informativi automatizzati.

5. L'amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria predispone mediante strumenti informatici il conto riassuntivo mensile costituito dal riepilogo delle entrate distinte per capo e delle uscite di bilancio e fuori bilancio - ivi comprese quelle relative ai buoni ordinari del tesoro ed alle amministrazioni ed aziende autonome - delle sezioni di tesoreria provinciale. Tale conto riassuntivo è trasmesso alla Direzione generale del tesoro ed alla Corte dei conti entro il giorno 12 del mese successivo. Con le stesse modalità è predisposto il conto riassuntivo annuale da inviare ai medesimi organismi.

6. Nei termini stabiliti, le sezioni di tesoreria provinciale trasmettono alla Direzione generale del tesoro le contabilità di cui all'articolo 482.

Art. 605.

1. La Direzione generale del tesoro e le ragionerie delle amministrazioni centrali, esaminano e verificano i conti, i documenti, gli elenchi, gli epiloghi e le note menzionate al precedente articolo. I funzionari delegati registrano i pagamenti degli assegni nel libro di cui all'articolo 342 e trasmettono poi gli elenchi ricevuti alle ragionerie delle amministrazioni centrali dalle quali ebbero le aperture di credito.

 

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